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Ordinanza — n. 12427/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12427/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12427/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TARIK ZOUHAIR (CUI 03REUMB) nato il 11/06/1993 LAAFOU MAROIN (CUI 05GQ5L8) nato a MONTECCHIO EMILIA il 28/09/1992 avverso la sentenza del 24/10/2023 del GIP TRIBUNALE di AREZZO Ldato avviso alle parti; , 7 udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; I ricorsi proposti da Tarik Zouhair e Laafou Maroin avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cpp (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) sono inammissibili. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Regesto Legislator

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art. 69 cod.pen, art. 62 bis cod.pen; Ordinanza — n. 12427/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso in esame i ricorrenti hanno dedotto il vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena ivi compreso il bilanciamento ex art. 69 cod.pen. (Tarik) e il vizio di motivazione sull'affermazione della responsabilità e sul diniego di riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen. non nella massima estensione (Laafou) e non hanno posto a sostegno de176 ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale addebito di tasse condono delle spese procedurali eccezioni processuali tardive pagamento dell'ammenda versamento dell'anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 69 cod.pen
Nel caso in esame i ricorrenti hanno dedotto il vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena ivi compreso il bilanciamento ex art. 69 cod.pen.
art. 62 bis cod.pen
(Tarik) e il vizio di motivazione sull'affermazione della responsabilità e sul diniego di riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TARIK ZOUHAIR (CUI 03REUMB) nato il 11/06/1993 LAAFOU MAROIN (CUI 05GQ5L8) nato a MONTECCHIO EMILIA il 28/09/1992 avverso la sentenza del 24/10/2023 del GIP TRIBUNALE di AREZZO Ldato avviso alle parti; , 7 udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; I ricorsi proposti da Tarik Zouhair e Laafou Maroin avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cpp (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) sono inammissibili. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame i ricorrenti hanno dedotto il vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena ivi compreso il bilanciamento ex art. 69 cod.pen. (Tarik) e il vizio di motivazione sull'affermazione della responsabilità e sul diniego di riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen. non nella massima estensione (Laafou) e non hanno posto a sostegno de176 ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Rilevato che pertanto che i ricorsi deve essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 marzo 2024 Il Consi r estenso