Ordinanza — n. 12427/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TARIK ZOUHAIR (CUI 03REUMB) nato il 11/06/1993 LAAFOU MAROIN (CUI 05GQ5L8) nato a MONTECCHIO EMILIA il 28/09/1992 avverso la sentenza del 24/10/2023 del GIP TRIBUNALE di AREZZO Ldato avviso alle parti; , 7 udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; I ricorsi proposti da Tarik Zouhair e Laafou Maroin avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cpp (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) sono inammissibili. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 69 cod.pen, art. 62 bis cod.pen; Ordinanza — n. 12427/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso in esame i ricorrenti hanno dedotto il vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena ivi compreso il bilanciamento ex art. 69 cod.pen. (Tarik) e il vizio di motivazione sull'affermazione della responsabilità e sul diniego di riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen. non nella massima estensione (Laafou) e non hanno posto a sostegno de176 ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TARIK ZOUHAIR (CUI 03REUMB) nato il 11/06/1993 LAAFOU MAROIN (CUI 05GQ5L8) nato a MONTECCHIO EMILIA il 28/09/1992 avverso la sentenza del 24/10/2023 del GIP TRIBUNALE di AREZZO Ldato avviso alle parti; , 7 udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; I ricorsi proposti da Tarik Zouhair e Laafou Maroin avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cpp (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) sono inammissibili. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Nel caso in esame i ricorrenti hanno dedotto il vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena ivi compreso il bilanciamento ex art. 69 cod.pen. (Tarik) e il vizio di motivazione sull'affermazione della responsabilità e sul diniego di riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen. non nella massima estensione (Laafou) e non hanno posto a sostegno de176 ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Rilevato che pertanto che i ricorsi deve essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 marzo 2024 Il Consi r estenso