Ordinanza — n. 12420/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DEMASI COSIMO GIUSEPPE nato a CATANZARO il 23/09/1980 TEDESCO RAFFAELE nato a CATANZARO il 16/06/1980 avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 585 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12420/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che Raffaele Tedesco e Cosimo Giuseppe Demasi ricorrono, con separato atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di lesioni personali; rilevato che l'unico motivo di entrambi i ricorsi - che deduce la violazione della legge penale, segnatamente dell'art. 585 cod. pen., e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di aver commesso il reato con armi- è versato in fatto e manifestamente infondato, in quanto ha prospettato un diverso apprezzamento del compendio acquisito, denunciando irritualmente in questa sede di legittimità il difetto della prova dell'uso dell'arma, senza neppure addurne effettivamente il travisamento (cfr.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DEMASI COSIMO GIUSEPPE nato a CATANZARO il 23/09/1980 TEDESCO RAFFAELE nato a CATANZARO il 16/06/1980 avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Raffaele Tedesco e Cosimo Giuseppe Demasi ricorrono, con separato atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di lesioni personali; rilevato che l'unico motivo di entrambi i ricorsi - che deduce la violazione della legge penale, segnatamente dell'art. 585 cod. pen., e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di aver commesso il reato con armi- è versato in fatto e manifestamente infondato, in quanto ha prospettato un diverso apprezzamento del compendio acquisito, denunciando irritualmente in questa sede di legittimità il difetto della prova dell'uso dell'arma, senza neppure addurne effettivamente il travisamento (cfr.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ed ha genericamente censurato la sentenza impugnata per aver fondato la declaratoria di responsabilità dell'imputato sulle dichiarazioni della persona offesa, negando la presenza di riscontri ad esse, ex se non necessari (cfr. Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 - 01); ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il