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Ordinanza — n. 12418/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12418/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12418/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERDUGO CARES JOSE ROLANDO nato il 28/10/1963 avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; Rilevato che José Rolando Verdugo Cares ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 56, 624, 625, comma 1, n. 8-bis, cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si denunciano la violazione della legge penale il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, è del tutto generico e versato in fatto poiché si affida ad assedi non correlati al caso di specie, che non contengono censure effettive alla decisione impugnata, ed adduce apoditticamente l'eccessività della pena irrogata ( cfr.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12418/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 56, 624, 625, comma 1, n. 8-bis, cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si denunciano la violazione della legge penale il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, è del tutto generico e versato in fatto poiché si affida ad assedi non correlati al caso di specie, che non contengono censure effettive alla decisione impugnata, ed adduce apoditticamente l'eccessività della pena irrogata ( cfr.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali risarcimento per errore giudiziario pagamento dell'ammenda oltraggio alla corte motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERDUGO CARES JOSE ROLANDO nato il 28/10/1963 avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che José Rolando Verdugo Cares ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 56, 624, 625, comma 1, n. 8-bis, cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si denunciano la violazione della legge penale il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, è del tutto generico e versato in fatto poiché si affida ad assedi non correlati al caso di specie, che non contengono censure effettive alla decisione impugnata, ed adduce apoditticamente l'eccessività della pena irrogata ( cfr.

Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il