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Ordinanza — n. 12416/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12416/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12416/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANNONE VALENTINO nato a CASSINO il 13/03/1984 avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; Rilevato che Valentino Pannone ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che - per quel che qui rileva - ne ha confermato l'assoluzione per il delitto di cui agli artt. 615-ter, comma 2, n. 1), cod. pen., perché non punibile ex art. 131-bis cod. pen.; considerato che entrambi i motivi del ricorso, al di là della mancata chiara indicazione dei vizi di legittimità dedotti (avendo inteso prospettare, rispettivamente, la «falsa interpretazione delle prove» e le «circostanz[e] di fatto non correttamente valorizzate»), lungi dal muovere compiute censure di legittimità, hanno perorato un'alternativa ricostruzione dell'occorso, indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile senza tuttavia censurare l'iter argomentativo della decisione impugnata e senza addurre ritualmente il travisamento della prova (che non può essere denunciato mediante il mero rimando a un atto difensivo e il generico compendio di talune delle risultanze acquisite: cfr.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12416/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 615-ter, comma 2, n. 1), cod. pen., perché non punibile ex art. 131-bis cod. pen.; considerato che entrambi i motivi del ricorso, al di là della mancata chiara indicazione dei vizi di legittimità dedotti (avendo inteso prospettare, rispettivamente, la «falsa interpretazione delle prove» e le «circostanz[e] di fatto non correttamente valorizzate»), lungi dal muovere compiute censure di legittimità, hanno perorato un'alternativa ricostruzione dell'occorso, indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile senza tuttavia censurare l'iter argomentativo della decisione impugnata e senza addurre ritualmente il travisamento della prova (che non può essere denunciato mediante il mero rimando a un atto difensivo e il generico compendio di talune delle risultanze acquisite: cfr.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale motivi di cassazione impugnazione di decisioni amministrative anticipo delle spese addebito di tasse spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
pen., perché non punibile ex art. 131-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANNONE VALENTINO nato a CASSINO il 13/03/1984 avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Valentino Pannone ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che - per quel che qui rileva - ne ha confermato l'assoluzione per il delitto di cui agli artt. 615-ter, comma 2, n. 1), cod. pen., perché non punibile ex art. 131-bis cod. pen.; considerato che entrambi i motivi del ricorso, al di là della mancata chiara indicazione dei vizi di legittimità dedotti (avendo inteso prospettare, rispettivamente, la «falsa interpretazione delle prove» e le «circostanz[e] di fatto non correttamente valorizzate»), lungi dal muovere compiute censure di legittimità, hanno perorato un'alternativa ricostruzione dell'occorso, indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile senza tuttavia censurare l'iter argomentativo della decisione impugnata e senza addurre ritualmente il travisamento della prova (che non può essere denunciato mediante il mero rimando a un atto difensivo e il generico compendio di talune delle risultanze acquisite: cfr.

Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); considerato che non conduce a conclusioni differenti quanto esposto nella memoria difensiva che - oltre a contenere allegazioni in fatto, la cui irritualità in questa sede di legittimità deve affermarsi in forza dello stesso ordine di argomentazioni appena esposto - prospetta un difetto di procedibilità del reato per mancanza di querela quantunque si tratti di delitto procedibile d'ufficio; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso