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Ordinanza — n. 12415/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12415/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12415/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAZIO CAMILLO nato a CATANIA il 16/03/1975 avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; (d Rilevato che Camillo Fazio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ne ha confermato la condanna per i delitti aggravati di furto in abitazione ed evasione; considerato che l'unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ha ritenuto sussistente la contestata recidiva ritenendo dimostrativa dell'accresciuta pericolosità dell'imputato la perpetrazione del furto in abitazione in costanza di detenzione domiciliare, così rendendo un'argomentazione congrua e logica (cfr.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12415/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAZIO CAMILLO nato a CATANIA il 16/03/1975 avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; (d Rilevato che Camillo Fazio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ne ha confermato la condanna per i delitti aggravati di furto in abitazione ed evasione; considerato che l'unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ha ritenuto sussistente la contestata recidiva ritenendo dimostrativa dell'accresciuta pericolosità dell'imputato la perpetrazione del furto in abitazione in costanza di detenzione domiciliare, così rendendo un'argomentazione congrua e logica (cfr.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale impugnazione di decisioni amministrative atti impugnabili motivi di cassazione addebito di tasse modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
260841 - 01), che non può essere in questa sede utilmente sindacata; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAZIO CAMILLO nato a CATANIA il 16/03/1975 avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; (d

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Camillo Fazio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ne ha confermato la condanna per i delitti aggravati di furto in abitazione ed evasione; considerato che l'unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ha ritenuto sussistente la contestata recidiva ritenendo dimostrativa dell'accresciuta pericolosità dell'imputato la perpetrazione del furto in abitazione in costanza di detenzione domiciliare, così rendendo un'argomentazione congrua e logica (cfr.

Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 - 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841 - 01), che non può essere in questa sede utilmente sindacata; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1