Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12410/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12410/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12410/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STERLICCHIO RAOUL nato a ROMA il 31/07/1988 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; Rilevato Raoul Sterlicchio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 495, comma 1, cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato - è: - manifestamente infondato in quanto questa Corte ha già chiarito che integra il reato di cui all'art. 495 cod. pen., la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca agli operanti, nel corso di un controllo stradale, false dichiarazioni sulla propria identità (considerato che dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali e quindi, ove mendaci, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495 cod. pen., nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 cod. pen.: cfr.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 495 cod. pen, art. 496 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12410/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 495, comma 1, cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato - è: - manifestamente infondato in quanto questa Corte ha già chiarito che integra il reato di cui all'art. 495 cod. pen., la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca agli operanti, nel corso di un controllo stradale, false dichiarazioni sulla propria identità (considerato che dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali e quindi, ove mendaci, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495 cod. pen., nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 cod. pen.: cfr.

Parole chiave

Generato dall'IA
ammende per infrazione procedurale risarcimento per errore giudiziario sanzioni pecuniarie modalità di calcolo dell'ammenda impugnazione di decisioni amministrative condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 495 cod. pen
Rilevato Raoul Sterlicchio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 495, comma 1, cod.
art. 496 cod. pen
125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 cod. pen.: cfr.
art. 616 cod. proc. pen
254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STERLICCHIO RAOUL nato a ROMA il 31/07/1988 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato Raoul Sterlicchio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 495, comma 1, cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato - è: - manifestamente infondato in quanto questa Corte ha già chiarito che integra il reato di cui all'art. 495 cod. pen., la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca agli operanti, nel corso di un controllo stradale, false dichiarazioni sulla propria identità (considerato che dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali e quindi, ove mendaci, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495 cod. pen., nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 cod. pen.: cfr.

Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014 - dep. 2015, Sdiri, Rv. 262658 - 01), non valendo in senso contrario l'invocato disposto dell'art. 192 cod. strada (relativo agli obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti) che, per quel che qui rileva, impone ai conducenti dei veicoli l'esibizione agli ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, del documento di circolazione e della patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che, ai sensi delle norme in materia di circolazione stradale, devono avere con sé (cfr. comma 2), norma che non limita la portata applicativa dell'art. 495 cod. pen., il quale non attiene ai documenti relativi alla regolare circolazione su strada ma sanziona una falsità personale; - e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che ha disatteso il medesimo ordine di doglianze qui reiterato, indicando pure a chiare lettere in particolare come, sulla base della deposizione del teste De Luca, sia emerso che le false generalità declinate dall'imputato nel corso di un controllo stradale siano confluite nel «verbale di accompagnamento» redatto dagli operanti (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così