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Ordinanza — n. 12409/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for fraud bankruptcy as arguments fail to confront lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12409/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Domenico Castellucci inadmissible, ordering him to pay legal fees and a fine. The appellant argued the lower court's reasoning was flawed regarding the fraud and sentencing, but failed to specifically address the court's findings on missing accounting records and the defendant's lack of negligence. The court rejected these assertions as generic and non-compliant with procedural requirements for challenging a judgment.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds do not specifically confront the reasoning of the contested judgment or if they merely assert facts without engaging with the court's established logic.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of motivation fraud bankruptcy procedural defect legal fees Cassation procedure sentencing discretion ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
Art. 133 cod. pen.
254584 - 01); considerato che il secondo motivo - che adduce il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio - non si confronta con la sentenza impugnata che ha indicato gli elementi, contemplati dall'art. 133 cod.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
art. 133 cod. pen
254584 - 01); considerato che il secondo motivo - che adduce il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio - non si confronta con la sentenza impugnata che ha indicato gli elementi, contemplati dall'art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 6548 del 10/12/2018 - Villa
Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino
pure Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv.
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
279204 - 01), indicato le operazioni che hanno depauperato la fallita e chiarito le ragioni per cui ha escluso un agire negligente del ricorrente (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTELLUCCI DOMENICO nato a ALATRI il 29/09/1962 avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; n•

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Domenico Castellucci ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; considerato che il primo motivo - con il quale si lamenta il vizio della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato -, lungi dal contenere rituali censure di legittimità contiene enunciati assertivi in ordine alla ricostruzione del fatto (secondo la difesa, compiuto in maniera contraddittoria e insufficiente dalla sentenza impugnata, affidandosi pure ad assedi generici relativi all'impiego delle somme distratte e alla tenuta della contabilità), alla sussistenza delle aggravanti e alla qualificazione dei fatti sub specie della bancarotta semplice, senza neppure addurre il travisamento della prova e senza confrontarsi effettivamente con la motivazione della sentenza impugnata, che ha rilevato - oltre alla mancanza di doglianze relative alla bancarotta fraudolenta documentale - il difetto di elementi per ritenere false le appostazioni contabili relative ai beni sociali non rinvenuti e la mancanza di indicazioni al riguardo da parte del ricorrente, in conformità con la giurisprudenza di legittimità (cfr.

Sez. 5, n. 6548 del 10/12/2018 - dep. 2019, Villa, Rv. 275499 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204 - 01), indicato le operazioni che hanno depauperato la fallita e chiarito le ragioni per cui ha escluso un agire negligente del ricorrente (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); considerato che il secondo motivo - che adduce il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio - non si confronta con la sentenza impugnata che ha indicato gli elementi, contemplati dall'art. 133 cod. pen., che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.

Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), facendo riferimento sia alla gravità dei fatti sia alla negativa personalità dell'imputato (alla luce dei suoi precedenti), ma ha finito per prospettare irritualmente un diverso apprezzamento di merito (anche in relazione al bilanciamento delle circostanze); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.