Italian Court dismisses appeal for lack of merit regarding generic mitigating circumstances in criminal sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances was legally sound. The appellant argued for leniency based on economic conditions, but the court found the first-instance judgment adequately weighed the defendant's prior convictions and intent to evade administrative penalties. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 133 c.p.: An appeal challenging a sentencing decision on grounds of insufficient reasoning regarding discretionary mitigating factors is inadmissible if the lower court provided a congruous and logical assessment of the relevant elements without engaging in a new factual evaluation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VECCHIO JONATHAN nato a ASTI il 27/01/1991 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; L,f-
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Jonathan Vecchio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la responsabilità per i delitti di cui agli artt. 495 e 48, 479 e 476, comma 2, cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si denuncia il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato e versato in fatto, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), rimarcando la gravità dei fatti commessi dall'imputato ha commesso fatti di non lieve entità, evidenziando come il suo agire penalmente illecito fosse finalizzato a sottrarsi a sanzioni amministrative, come egli avesse già riportato condanna penale e difettasse qualsivoglia condotta passibile di favorevole apprezzamento; e tale apprezzamento non può essere utilmente censurato in questa sede perorando un diverso apprezzamento di fatto (segnatamente delle condizioni economiche dell'imputato); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. peri. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro'tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci