Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12403/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12403/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12403/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALDO DAVID nato a TRIVERO il 08/03/1957 avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; Rilevato che David Aldo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, in parziale riforma della prima decisione, ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone la condanna per bancarotta fraudolenta; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., assumendo che la Corte di merito avrebbe dovuto pronunciare sentenza di proscioglimento per insufficienza degli elementi probatori posto alla base dell'affermazione di responsabilità, è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12403/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen., assumendo che la Corte di merito avrebbe dovuto pronunciare sentenza di proscioglimento per insufficienza degli elementi probatori posto alla base dell'affermazione di responsabilità, è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Parole chiave

Generato dall'IA
lacune probatorie allegazioni insufficientemente motivate motivazione inadeguata delle censure costituzionali prova insufficiente dell'aggravamento clinico prove corroboranti indigenza processuale non provata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALDO DAVID nato a TRIVERO il 08/03/1957 avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che David Aldo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, in parziale riforma della prima decisione, ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone la condanna per bancarotta fraudolenta; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., assumendo che la Corte di merito avrebbe dovuto pronunciare sentenza di proscioglimento per insufficienza degli elementi probatori posto alla base dell'affermazione di responsabilità, è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13