Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic and assertive allegations violating procedural rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giuseppe Virga's appeal against the Court of Appeal's conviction inadmissible. Virga argued the lower court erred by failing to acquit him due to insufficient evidence, but the court found this claim generic and assertive rather than fact-specific. Consequently, the appeal was rejected, and Virga was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal containing only assertive allegations uncorrelated to the specific case facts is deemed generic and inadmissible, resulting in the rejection of the appeal and the imposition of costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIRGA GIUSEPPE nato a ASSEMINI il 06/08/1968 avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; (J
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Giuseppe Virga ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 483 cod. perì. in relazione all'art. 46 d.P.R. 445/2000; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., assumendo che la Corte di merito avrebbe dovuto pronunciare sentenza di proscioglimento per insufficienza degli elementi probatori posto alla base dell'affermazione di responsabilità, è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), il che esime da ogni ulteriore considerazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art, 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1