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Ordinanza — n. 12401/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12401/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12401/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIFANNO LUCIA nato a BARI il 09/09/1976 avverso la sentenza del 18/05/2023 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; Rilevato che Lucia Sifanno ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Bari che ne ha confermato la condanna per il delitto di lesioni personali; considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denuncia, assumendo la violazione della legge penale, l'omessa valutazione, da parte del Giudie di secondo grado, della doglianza relativa all'inutilizzabilità delle foto prodotte dalla parte civile - è generico in quanto, «in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali [...], pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo» chiarire l'incidenza di essi «sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato» (cfr.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12401/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIFANNO LUCIA nato a BARI il 09/09/1976 avverso la sentenza del 18/05/2023 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; Rilevato che Lucia Sifanno ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Bari che ne ha confermato la condanna per il delitto di lesioni personali; considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denuncia, assumendo la violazione della legge penale, l'omessa valutazione, da parte del Giudie di secondo grado, della doglianza relativa all'inutilizzabilità delle foto prodotte dalla parte civile - è generico in quanto, «in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali [...], pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo» chiarire l'incidenza di essi «sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato» (cfr.

Parole chiave

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motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate indigenza processuale non provata prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria ammende per infrazione procedurale impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
278123 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIFANNO LUCIA nato a BARI il 09/09/1976 avverso la sentenza del 18/05/2023 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Lucia Sifanno ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Bari che ne ha confermato la condanna per il delitto di lesioni personali; considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denuncia, assumendo la violazione della legge penale, l'omessa valutazione, da parte del Giudie di secondo grado, della doglianza relativa all'inutilizzabilità delle foto prodotte dalla parte civile - è generico in quanto, «in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali [...], pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo» chiarire l'incidenza di essi «sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato» (cfr.

Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019 - dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1