Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12400/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding age assessment reliability in criminal proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12400/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds challenging the lower court's finding of the defendant's age. The appellant criticized the general reliability of radiographic age assessment for sub-Saharan subjects and alleged the examining doctor was not a pediatrician, without contesting the specific medical evidence presented. The court ruled that these generic arguments failed to meet the strict requirements for a valid cassation appeal under Italian criminal procedure law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 595 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation must be based on specific grounds demonstrating a violation of law; generic criticisms of the reliability of age assessment methods or the qualifications of the examining physician, without pointing to specific errors in the factual findings or legal application, render the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility specific grounds requirement age assessment criminal law radiographic age determination sub-Saharan origin defendant pediatrician qualification procedural defect appeal ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
Art. 595 c.p.p.
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 13/06/2000
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
art. 495 cod. pen
Rilevato che Saliou Keita ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 495 cod.
art. 616 cod. proc. pen
254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KEITA SALIOU (CUI 053P1QQ) nato il 07/07/2000 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Saliou Keita ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione della legge penale in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato, in particolare con riguardo all'attribuzione allo stesso della maggiore età - difetta della necessaria specificità poiché non muove puntuali censure a quanto esposto al riguardo dalla Corte territoriale (che ha dato conto delle modalità, segnatamente dell'accertamento radiografico e dell'esame dello sviluppo fisico e della dentizione, mediante le quali, tre mesi prima del fatto, è stato acclarato che l'imputato aveva un'età compresa tra i 19 e i 20 anni) ma muove critiche generiche all'attendibilità in termini di certezza del detto accertamento radiografico per soggetti (come il ricorrente, di origine sub-sahariana) ed adduce in maniera assertiva che nella specie l'esame dell'imputato non sarebbe stato condotto da un pediatra (senza contestare compiutamente il tenore di esso) e richiama genericamente una precedente condanna del medesimo Keita da parte del Giudice minorile, così non confrontandosi in toto e neppure con la necessaria puntualità con l'iter posto a sostegno della decisione (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso