Cassation court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding age assessment reliability in criminal proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds challenging the lower court's finding of the defendant's age. The appellant criticized the general reliability of radiographic age assessment for sub-Saharan subjects and alleged the examining doctor was not a pediatrician, without contesting the specific medical evidence presented. The court ruled that these generic arguments failed to meet the strict requirements for a valid cassation appeal under Italian criminal procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 595 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation must be based on specific grounds demonstrating a violation of law; generic criticisms of the reliability of age assessment methods or the qualifications of the examining physician, without pointing to specific errors in the factual findings or legal application, render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KEITA SALIOU (CUI 053P1QQ) nato il 07/07/2000 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Saliou Keita ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione della legge penale in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato, in particolare con riguardo all'attribuzione allo stesso della maggiore età - difetta della necessaria specificità poiché non muove puntuali censure a quanto esposto al riguardo dalla Corte territoriale (che ha dato conto delle modalità, segnatamente dell'accertamento radiografico e dell'esame dello sviluppo fisico e della dentizione, mediante le quali, tre mesi prima del fatto, è stato acclarato che l'imputato aveva un'età compresa tra i 19 e i 20 anni) ma muove critiche generiche all'attendibilità in termini di certezza del detto accertamento radiografico per soggetti (come il ricorrente, di origine sub-sahariana) ed adduce in maniera assertiva che nella specie l'esame dell'imputato non sarebbe stato condotto da un pediatra (senza contestare compiutamente il tenore di esso) e richiama genericamente una precedente condanna del medesimo Keita da parte del Giudice minorile, così non confrontandosi in toto e neppure con la necessaria puntualità con l'iter posto a sostegno della decisione (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso