Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to merit-based arguments instead of legal violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant raised substantive merit arguments rather than legal violations or reasoning defects. The appellant challenged the denial of probation by asserting alternative factual assessments without addressing the specific grounds for the lower court's decision. Consequently, the court ordered the appellant to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to demonstrate a violation of law or a defect in reasoning and instead asserts a different factual evaluation without engaging with the established grounds for the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOVANOVIC LUCA nato a BRESCIA il 01/01/1996 avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Luca Jovanovic ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, in parziale riforma della prima decisione, ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone la condanna per il delitto di cui all'art. 495, comma 1, cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, lungi dal muovere compiute censure di legittimità alla sentenza di secondo grado, prospetta in maniera assertiva un alternativo apprezzamento di merito senza confrontarsi in alcun modo con le argomentazioni sulle quali è stato fondato il diniego del beneficio (segnatamente, il fatto che in più occasioni l'imputato abbia declinato false generalità, nella specie abbia inteso sottrarsi alla notifica di un ordine di esecuzione della pena e alla carenza di elementi favorevoli: cfr.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il