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Ordinanza — n. 12398/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic merit review, ruling it inadmissible under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12398/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Imad Ryadi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Ryadi challenged a second-instance judgment that granted him generic mitigating circumstances and reduced his sentence for aggravated personal injuries committed in conspiracy. The court rejected his arguments as generic assertions of merit rather than valid legal challenges, citing established precedent that such appeals lack the required specific censure of the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it merely proposes an alternative assessment of facts or merit without effectively censuring the legal reasoning of the second-instance judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic merit review conspiracy in crimes mitigating circumstances court costs and fine ammende per infrazione procedurale atti impugnabili addebito di tasse

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
art. 616 cod. proc. pen
268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RYADI IMAD (CUI: 05QNZT7) nato il 15/05/1991 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Imad Ryadi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, in parziale riforma della prima decisione, ha concesso all'imputato le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza e rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone la condanna per il delitto aggravato di lesioni personali, commesso in concorso con altri; considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denuncia il vizio della motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità dell'imputato, quale concorrente nel fatto, al suo contributo nella causazione delle lesioni, alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche -, lungi dal muovere effettive censure di legittimità alla sentenza di secondo grado, prospetta con asserti del tutto generici un alternativo apprezzamento di merito (cfr.

Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1