Italian Court dismisses appeal against partial nullity ruling, upholding criminal liability for attempted private violence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to partially nullify the first-instance judgment while confirming criminal liability for attempted private violence. The appellant argued for a violation of defense rights and an improper appreciation of evidence regarding the victim's credibility, but the court found these grounds legally unfounded. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and legal fees to the civil party.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 604, comma 4 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A partial nullity declaration does not deprive the defendant of the right to defend themselves on remaining charges, and an appeal based on alternative evidence appreciation without alleging specific legal errors is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNONE FELICE PAOLO nato a PALMA CAMPANIA il 05/11/1955 avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Felice Paolo Giannone ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ha dichiarato la nullità della pronuncia di primo grado limitatamente alle imputazioni di lesioni personali e danneggiamento, ha confermato la responsabilità del Giannone penale per il delitto di tentata violenza privata e rideterminato il trattamento sanzionatorio; considerato che il primo motivo - con il quale si lamenta la violazione della legge processuale e, segnatamente, la violazione del diritto di difesa dell'imputato - è manifestamente infondato in quanto correttamente, ai sensi dell'art. 604, comma 4, cod. proc. pen., la Corte di merito, a fronte della declaratoria di nullità parziale, ha deciso sulla rimanente imputazione (in ordine alla quale non è stata neppuré assunta nel ricorso la sussistenza di una nullità), senza che ciò possa incidere (neppure per la prospettata commissione dei reati in esecuzione del medesimo disegno criminoso) sui diritti d'intervento e di assistenza dell'imputato, il quale, pur se separatamente giudicato, potrà spiegare compiutamente le proprie difese anche in relazione alle rimanenti imputazioni e avrà diritto di chiedere (pure al giudice dell'esecuzione) l'eventuale applicazione della disciplina del reato continuato (cfr.
Sez. 6, n. 15080 del 15/12/2010 - dep. 2011, D. T., Rv. 249870 - 01); considerato che il secondo motivo - che assume il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità - lungi dal contenere effettive censure di legittimità, prospetta un alternativo apprezzamento della prova (in particolare, dell'attendibilità della persona offesa, rispetto alla quale sarebbe preferibile la ricostruzione offerta dall'imputato), senza dedurne il travisamento (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; e che l'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Andrea Rainone (cfr. memoria in data 28 novembre 2023), che si stima equo liquidare in complessivi euro 800,00, oltre accessori di legge P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 800,00, oltre accessori di legge. Cos