Italian court dismisses appeal against criminal sentence reduction for theft due to manifestly unfounded arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Franco Pavone's appeal against the Lecce Court of Appeal's decision inadmissible. Pavone argued that the appellate court violated criminal law by failing to apply only a monetary penalty, claiming the lower court's reasoning was flawed. The court rejected this, finding the appellate court's explanation of the statutory factors under Article 133 of the Criminal Code was logical and consistent with prior case law, rendering the appeal without merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 457 c.p.; Art. 133 c.p.: An appeal against a criminal sentence reduction is inadmissible if the appellant's arguments regarding the violation of the law or defects in reasoning are manifestly unfounded and do not require a new factual assessment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAVONE FRANCO nato il 01/04/1971 avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Franco Pavone ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ha rideterminato in mitius la pena inflitta e ha confermato nel resto la decisione di primo grado che ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di cui all'art. 457 cod. pen. considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ragione della mancata applicazione della sola sanzione pecuniaria - è manifestamente infondato e versato in fatto, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), richiamando i precedenti penali, anche specifici, dell'imputato ed evidenziandone la pervicacia palesata dalla consumazione del reato continuato di cui è stato ritenuto responsabile; e tale iter non può essere ritualmente censurato mediante la prospettazione di elementi di fatto, ad avviso della difesa, meritevoli di vaglio né perorando un diverso apprezzamento dei pregiudizi riportati dal ricorrente; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso