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Ordinanza — n. 12379/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded legal violation and reasoning defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12379/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Mohamed Taoufik inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's conviction for forgery was based on a violation of criminal law and flawed reasoning regarding the defendant's liability. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting the lower court correctly relied on expert testimony to establish the document's falsity without procedural error.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the alleged violation of law or defect in reasoning is manifestly unfounded and does not require a new examination of the facts.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded defect in reasoning criminal procedure court costs forgery conviction expert testimony ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
254584 - 01).); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
Art. 360 c.p.p.
Art. 489 cod. pen.
Rilevato che Mohamed Taoufik ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della prima decisione, ha ritenuto la condotta contestata ex art. 489 cod. pen. assorbita nel reato ex artt.
Artt. 477 e 482 cod. pen.
art. 489 cod. pen
Rilevato che Mohamed Taoufik ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della prima decisione, ha ritenuto la condotta contestata ex art. 489 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
254584 - 01).); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv.
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAOUFIK MOHAMED nato il 12/03/1989 avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Mohamed Taoufik ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della prima decisione, ha ritenuto la condotta contestata ex art. 489 cod. pen. assorbita nel reato ex artt. 477 e 482 cod. pen., pure in contestazione, e ha rideterminato in mitius la pena, confermando nel resto la condanna irrogato all'imputato; considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. - è manifestamente infondato e finisce col perorare un diverso apprezzamento del compendio probatorio (segnatamente, in ordine all'accertamento della contraffazione del documento de quo), reiterando le allegazioni disattese dalla Corte di merito per il tramite del riferimento alle dichiarazioni rese dal teste appartenente alla Polizia Scientifica di Firenze (ed indicando specificamente gli elementi dai quali è stata tratta la falsità), ossia per il tramite di un'argomentazione congrua e logica che non può dirsi ritualmente censurata dall'impugnazione che non ha neppure addotto il travisamento della prova (cfr.

Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01).); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i