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Ordinanza — n. 12378/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12378/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12378/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIPILLITI LUCIANO nato a MESSINA il 05/08/1984 avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; Rilevato che Luciano Scipilliti ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 495 e 338 cod. pen.; premesso che non deve tenersi conto della memoria depositata dall'imputato il giorno 11 dicembre 2033 e, dunque, tardivamente rispetto all'udienza del giorno 13 dicembre 2023 (art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01); considerato che sia il primo motivo di ricorso - con il quale si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e alla valutazione del quadro probatorio, segnatamente in ordine alla sussistenza del delitto di cui all'art. 495 cod. pen. - sia il secondo motivo - con cui si adduce il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 337 cod. pen. - reiterano il medesimo ordine di allegazioni già disattese dalla Corte territoriale (che, sulla scorta delle testimonianze degli operanti, riportate in parte qua, ha ritenuto provato che costoro si fossero nell'occorso qualificati allorché hanno chiesto all'imputato di qualificarsi) in maniera irrituale, senza denunciare con la necessaria puntualità il travisamento della prova (che non può essere prospettato per il tramite di riferimenti parcellizzati agli elementi in atti, quali segnatamente taluni passi delle deposizioni: cfr.

Regesto Legislator

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art. 495 cod. pen, art. 337 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12378/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 495 e 338 cod. pen.; premesso che non deve tenersi conto della memoria depositata dall'imputato il giorno 11 dicembre 2033 e, dunque, tardivamente rispetto all'udienza del giorno 13 dicembre 2023 (art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01); considerato che sia il primo motivo di ricorso - con il quale si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e alla valutazione del quadro probatorio, segnatamente in ordine alla sussistenza del delitto di cui all'art. 495 cod. pen. - sia il secondo motivo - con cui si adduce il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 337 cod. pen. - reiterano il medesimo ordine di allegazioni già disattese dalla Corte territoriale (che, sulla scorta delle testimonianze degli operanti, riportate in parte qua, ha ritenuto provato che costoro si fossero nell'occorso qualificati allorché hanno chiesto all'imputato di qualificarsi) in maniera irrituale, senza denunciare con la necessaria puntualità il travisamento della prova (che non può essere prospettato per il tramite di riferimenti parcellizzati agli elementi in atti, quali segnatamente taluni passi delle deposizioni: cfr.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale impugnazione di decisioni amministrative risarcimento per errore giudiziario condono delle spese procedurali motivi di cassazione modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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art. 495 cod. pen
263641 - 01); considerato che sia il primo motivo di ricorso - con il quale si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e alla valutazione del quadro probatorio, segnatamente in ordine alla sussistenza del delitto di cui all'art. 495 cod. pen.
art. 337 cod. pen
- sia il secondo motivo - con cui si adduce il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 337 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIPILLITI LUCIANO nato a MESSINA il 05/08/1984 avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Luciano Scipilliti ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 495 e 338 cod. pen.; premesso che non deve tenersi conto della memoria depositata dall'imputato il giorno 11 dicembre 2033 e, dunque, tardivamente rispetto all'udienza del giorno 13 dicembre 2023 (art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01); considerato che sia il primo motivo di ricorso - con il quale si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e alla valutazione del quadro probatorio, segnatamente in ordine alla sussistenza del delitto di cui all'art. 495 cod. pen. - sia il secondo motivo - con cui si adduce il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 337 cod. pen. - reiterano il medesimo ordine di allegazioni già disattese dalla Corte territoriale (che, sulla scorta delle testimonianze degli operanti, riportate in parte qua, ha ritenuto provato che costoro si fossero nell'occorso qualificati allorché hanno chiesto all'imputato di qualificarsi) in maniera irrituale, senza denunciare con la necessaria puntualità il travisamento della prova (che non può essere prospettato per il tramite di riferimenti parcellizzati agli elementi in atti, quali segnatamente taluni passi delle deposizioni: cfr.

Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso