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Ordinanza — n. 12377/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded lack of reasoning regarding mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12377/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Salvadore Antonino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to grant generic mitigating circumstances, but the court found this claim manifestly unfounded. The appellate court had already provided a congruous and logical assessment of the defendant's criminal history, which cannot be criticized by merely asserting the absence of specific prior records.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal alleging a lack of reasoning regarding the non-granting of mitigating circumstances is inadmissible if the lower court has already provided a congruous and logical assessment of the elements involved in the discretionary power reserved to it.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of reasoning mitigating circumstances discretionary power criminal history assessment ammende per infrazione procedurale motivi di cassazione impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALVADORE ANTONINO nato a MESSINA il 08/10/1954 avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Antonino Salvadore ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina n. 987/2023, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti aggravati di danneggiamento e minaccia; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si denuncia il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato e versato in fatto, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.

Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) - non limitandosi ad escludere la sussistenza di elementi favorevoli da valorizzare, ma rimarcando che l'imputato ha riportato numerosi precedenti penali anche specifici - e tale apprezzamento non può essere utilmente censurato in questa sede per il tramite dell'indicazione assertiva di taluni dati favorevoli, ivi compresa l'assenza di precedenti specifici (prospettata in maniera del tutto generica); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso