Ordinanza — n. 12376/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPAVERO GIAMPIERO nato a CARINI il 18/08/1990 avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; Rilevato che Giampiero Papavero ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che - per quel che qui rileva - ne ha confermato la responsabilità penale per i reati di cui agli artt. 61, comma 1, n. 11-quinquies, 582 e 585, 576, comma 1, e 61, comma 1, n. 1 cod. pen., nonché di cui all'art. 76, comma 3, d.igs. 159/2011. considerato che l'unico motivo - che ha addotto l'insufficienza della motivazione - è privo di specificità in quanto non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12376/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 61, comma 1, n. 11-quinquies, 582 e 585, 576, comma 1, e 61, comma 1, n. 1 cod. pen., nonché di cui all'art. 76, comma 3, d.igs. 159/2011. considerato che l'unico motivo - che ha addotto l'insufficienza della motivazione - è privo di specificità in quanto non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPAVERO GIAMPIERO nato a CARINI il 18/08/1990 avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Giampiero Papavero ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che - per quel che qui rileva - ne ha confermato la responsabilità penale per i reati di cui agli artt. 61, comma 1, n. 11-quinquies, 582 e 585, 576, comma 1, e 61, comma 1, n. 1 cod. pen., nonché di cui all'art. 76, comma 3, d.igs. 159/2011. considerato che l'unico motivo - che ha addotto l'insufficienza della motivazione - è privo di specificità in quanto non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf.
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01), limitandosi a contestarne la correttezza anche in ordine alla commisurazione della pena con assunti del tutto generici (secondo cui nella specie no sarebbero sati esplicitati compiutamente i criteri di valutazione impiegati né le regioni per cui non è stata irrogata la pena minima) non riferibili puntualmente al caso in esame; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1