Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper grounds for appeal against peace court judgments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Margherita Capuano inadmissible, ordering her to pay legal costs and a fine. The appellant challenged a conviction for aggravated insult by the Trani Tribunal, which had confirmed a lower court's decision. The Court ruled that appeals against peace court judgments can only be filed on specific statutory grounds, which the appellant failed to meet.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen.; Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; The appeal against a judgment of a judge of peace is inadmissible if it does not rely exclusively on the specific grounds of law enumerated in the first paragraph of Article 606 of the Code of Criminal Procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPUANO MARGHERITA nato a BARLETTA il 02/11/1969 avverso la sentenza del 20/03/2023 del TRIBUNALE di TRANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Margherita Capuano ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Trani che ne ha confermato la responsabilità penale per il delitto continuato di cui all'art. 612, comma 1, cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso è del tutto assertivo nella parte in cui assume la violazione della legge penale (e segnatamente l'erronea applicazione della legge penale al caso concreto: cfr. Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01), negando la capacità intimidatoria delle frasi in imputazione in maniera apodittica; e nel resto irritualmente denuncia il vizio di motivazione, dato che contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, come quella impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen. (artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis d.
Igs. 28 agosto 2000, n. 274); considerato che il secondo motivo, con cui si lamentano la contraddittorietà e illogicità della motivazione nonché il travisamento della prova dichiarativa, è inammissibile per la medesima ragione appena esposta, il che esime dall'immorare oltre; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso