Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper procedural remedy and non-legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant filed an appeal instead of the correct remedy for a fine-only penalty. The appellant argued the lower court failed to sufficiently assess the victim's credibility regarding neighborhood disputes, but the Court found these were mere factual assertions rather than legal challenges. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 37 D.Igs. 28/08/2000 n. 274; Art. 616 c.p.p.: When a penalty consists solely of a fine, the correct remedy is a cassation appeal, not an appeal; appeals based on purely factual allegations without legal reasoning are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LABATE ANGELA nato a REGGIO CALABRIA il 16/10/1958 avverso la sentenza del 21/10/2022 del GIUDICE DI PACE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Angela Labate ha interposto appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Reggio Calabria del 21 ottobre 2022 che ne ha affermato la responsabilità penale per il delitto di cui all'art. 612, comma 1, cod. pen., appello che il Tribunale di Reggio Calabria ha trasmesso a questa Corte (con ordinanza in data 17 novembre 2022), essendo stata irrogata soltanto una pena pecuniaria all'imputata, che dunque poteva proporre ricorso per cassazione e non appello (art. 37, d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274; cfr. Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020 - dep. 2021, Bruccoleri, Rv. 280168 - 01); considerato che l'unico motivo di impugnazione - che ha censurato la prima decisione assumendo che nella specie avrebbe dovuto essere compiuto un più penetrante vaglio dell'attendibilità della persona offesa, venendo in rilievo nella specie questioni di vicinato, nonché del teste Cosimo Adornato (per il suo rapporto di amicizia con lo stesso offeso, il cui narrato peraltro non avrebbe confermato in toto) - non può costituire una compiuta censura di legittimità sostanziandosi in allegazioni del tutto assertive (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), oltre che versate in fatto, perché volte ad ottenere un diverso apprezzamento delle deposizioni in atti (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis