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Ordinanza — n. 12323/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of admissibility regarding a sentencing mitigation argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12323/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Babacar Dia inadmissible because the claim regarding sentencing mitigation was not permitted in this stage of proceedings. The appellant argued for a mitigating circumstance under Article 62 of the Penal Code, but the court found the argument merely repetitive of a complaint already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal. Consequently, the court ruled that the lower court correctly applied established principles and ordered the appellant to bear the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 62 n. 4 c.p.: Appeals to the Court of Cassation must comply with strict admissibility requirements, and arguments merely reiterating complaints already decided by lower courts without new legal grounds are considered inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal sentencing mitigation procedural stage repetitive complaint Cassation admissibility dipendenza da sostanze stupefacenti traffico aggravato di stupefacenti abuso di alcol

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 62 n. 4 c.p.
309/90, deduce il vizio di motivazione per il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.
Art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90
è compatibile con l'ipotesi lieve di cui al comma quinto dell'art. 73 del d.P.R.
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 36868 del 23/06/2017, Taboui
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BABACAR DIA (CUI 051ZH8P) nato il 20/02/1997 avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che Dia Babacar, condannato in giudizio abbreviato alle pene di legge per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, deduce il vizio di motivazione per il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.; Considerato che si tratta di motivo non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, in quanto meramente ripetitivo di doglianza inerente al trattamento punitivo, già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte territoriale con sufficiente e non illogica motivazione e corretta applicazione dei consolidati principi ermeneutici che regolano la materia, avendo la sentenza spiegato le ragioni della conferma del diniego dell'invocata attenuante, facendo altresì buon governo del condivisibile principio giusta il quale, se è ben vero che la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen.

è compatibile con l'ipotesi lieve di cui al comma quinto dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, tuttavia è necessario che la speciale tenuità riguardi congiuntamente l'entità del lucro e dell'evento dannoso o pericoloso e va esente da censure in sede di legittimità la sentenza che ne esclude la ravvisabilità quando - come pure nel caso di specie accertato - la condotta contestata sia espressione di una consueta e costante modalità di guadagno per l'imputato (Sez. 6, n. 36868 del 23/06/2017, Taboui, Rv. 270671). Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 genna