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Ordinanza — n. 12322/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as grounds are non-justiciable merits issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12322/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because the grounds raised concerned matters of substantive merit rather than legal errors reviewable at the cassation level. The appellant challenged the conviction regarding drug trafficking intent, denial of generic mitigating circumstances, and the application of a specific legal provision, arguing these required re-evaluation of evidence. The court rejected these arguments, noting they merely reproduced issues already decided by the lower court with sufficient reasoning and that re-evaluating factual findings exceeds the scope of the cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when the grounds concern a re-evaluation of factual evidence or a substantive assessment of the penalty, which falls outside the scope of the review of legality.

Parole chiave

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inadmissibility appeal substantive merit review cassation scope drug trafficking intent mitigating circumstances commisurazione della pena per traffico di stupefacenti sanzioni penali tossicodipendenza

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
309/90 in ordine all'illecita detenzione di cocaina e hashish, con tre distinti motivi deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIANDOMENICO SANDRO nato a TERAMO il 10/12/1981 avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che Sandro Di Giandomenico, condannato all'esito del giudizio ordinario alla pena di anni tre di reclusione e 15.000 C di multa - pena illegale per difetto, annota correttamente la sentenza, impedita a sanare il vizio per difetto d'impugnazione del pubblico ministero - per i reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90 in ordine all'illecita detenzione di cocaina e hashish, con tre distinti motivi deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. l'illegittimità della sentenza con riguardo: alla ritenuta destinazione della sostanza allo spaccio; al diniego delle circostanze attenuanti generiche; al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, t.u.s.;

Considerato che si tratta di motivi non consentiti in sede di legittimità e comunque manifestamente infondati, essendo meramente riproduttivi dei profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giudici dalla sentenza impugnata, la cui motivazione, neppure integralmente criticata nel generico ricorso, non è certo manifestamente illogica, prefigurando, inoltre, il primo ed il terzo motivo una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità ed il secondo concernendo il trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e adeguato esame delle deduzioni difensive;

Rilevato, in particolare, che, con valutazione di merito in questa sede non altrimenti sindacabile, la sentenza ha non illogicamente dato conto degli indizi gravi, precisi e concordanti che sorreggono la conclusione della destinazione allo spaccio della non modesta sostanza stupefacente sequestrata, dell'impossibilità, anche per le modalità della condotta, tenuta all'interno di un esercizio aperto al pubblico, di qualificare il reato come di lieve entità, nonché dell'assenza di ragioni che giustificano, nella complessiva valutazione del fatto, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26