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Ordinanza — n. 12321/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-palese qualification error in sentencing request case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12321/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the legal qualification of a continuous crime in a sentencing-by-request judgment, arguing it violated procedural rules. The court rejected this because the alleged error was not immediately obvious and did not deviate from the indictment's scope.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: In proceedings for sentencing by request, a cassation appeal challenging the legal qualification of the offense is admissible only if the qualification is immediately and clearly eccentric to the indictment, excluding appeals based on evaluative legal errors not evident from the charges.

Parole chiave

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sentencing by request legal qualification error cassation appeal admissibility continuous crime procedural exhaustion reati qualificati contro gli stupefacenti dipendenza da sostanze concorso materiale di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
254865) si è ripetutamente affermato che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
272252); Rilevato che nel caso di specie questa situazione eccezionale non ricorre né è stata in alcun modo argomentata nel generico ricorso, che sul punto non spende parola; Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 444, comma 2 c.p.p.
D.P.R. 309/1990, art. 73

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, ord. n. 39600 del 10/09/2015
Sez. 7, ord. n. 39600 del 10/09/2015, dep.
Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015
264766; Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta e a., Rv.
Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012
264153; Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep.
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020
essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv.
Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020
Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv.
Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018
279573; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv.
Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018
272619; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv.
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJINI NIKOLIN nato il 03/12/1986 avverso la sentenza del 25/05/2023 del GIP TRIBUNALE di ASTI Irato avviso alle gact.7 udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla ritenuta correttezza della qualificazione giuridica del contestato reato continuato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990 in sentenza pronunciata ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen.; Ritenuto che il ricorso è inammissibile, posto che, sulla scia di un orientamento già in precedenza consolidato (v.

Sez. 7, ord. n. 39600 del 10/09/2015, dep. 2015, Casarin, Rv. 264766; Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta e a., Rv. 264153; Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865) si è ripetutamente affermato che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione, dovendo la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842;

Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252); Rilevato che nel caso di specie questa situazione eccezionale non ricorre né è stata in alcun modo argomentata nel generico ricorso, che sul punto non spende parola; Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 gennaio 2024 Il Consigliere estensore DEPOSITATA Il Presidente