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Ordinanza — n. 12319/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lack of reasoning regarding denial of leniency for drug trafficking. The court ruled the appeal inadmissible as the lower court's reasoning was sufficient and logical.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12319/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Antonio Tutino's appeal inadmissible for lack of reasoning concerning the denial of a mitigating circumstance under Article 62(4) of the Penal Code. Tutino argued the appellate court failed to properly evaluate the quantity of drugs seized, yet the court found the reasoning sound and the distinction between abstract and concrete doses irrelevant. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 c.p.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal challenging the denial of a mitigating circumstance based on alleged lack of reasoning is inadmissible if the lower court's decision is sufficiently motivated and logically sound, as substantive review of sentencing rationale is excluded in cassation proceedings.

Parole chiave

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lack of reasoning appeal mitigating circumstance denial drug trafficking sentencing cassation inadmissibility procedural costs allocation attenuazione della pena commisurazione della pena per stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 4 c.p.
309/90, deduce il vizio di motivazione per il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUTINO ANTONIO nato a BARI il 25/05/2000 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che Antonio Tutino, condannato in giudizio abbreviato alle pene di legge per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, deduce il vizio di motivazione per il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.; Considerato che si tratta di motivo non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, avendo la Corte territoriale, facendo buon governo dei consolidati principi ermeneutici che regolano la materia, adeguatamente spiegato le ragioni della conferma del diniego dell'invocata attenuante, ragioni qui non ulteriormente sindacabili e certo non inficiate dal fatto che il giudice di appello avrebbe fatto riferimento alle dosi in astratto ricavabili dalla sostanza sequestrata piuttosto che a quelle in concreto confezionate: al di là della non rilevante differenza numerica delle dosi di cocaina (rispettivamente, 33 rispetto a 19) e dell'irrilevanza della doglianza quanto alla illecita detenzione di hashish (rinvenuto non confezionato), il complessivo quantitativo di stupefacente detenuto per lo spaccio, non particolarmente elevato ma neppure modesto, è stato non illogicamente ritenuto idoneo a consentire il conseguimento di un lucro di non speciale tenuità, essendo peraltro evidente che il prezzo della dose commercializzata, ed il conseguente profitto, è direttamente proporzionale alla quantità di principio attivo in essa contenuto;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 ge