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Ordinanza — n. 12318/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming lack of reasoning for generic mitigating circumstances already granted in first instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12318/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Gennaro Calvino inadmissible due to a lack of specific reasoning regarding the denial of generic mitigating circumstances. Although Calvino argued the lower court failed to properly address these circumstances, the appellate court had already granted them in the first instance, rendering the complaint baseless. Consequently, the court rejected the appeal and ordered Calvino to bear the procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 5 c.p.p.: An appeal alleging a defect in reasoning is inadmissible if the contested circumstance was already recognized in the first instance judgment, as the complaint lacks specificity and is therefore incomprensibile.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances defect in reasoning inadmissible appeal first instance recognition procedural costs gravi addebiti penali proporzionalità della pena aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 360, n. 5 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALVINO GENNARO nato a NAPOLI il 16/01/1979 avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che Gennaro Calvino, condannato in giudizio abbreviato alle pene di legge per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, deduce il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che si tratta di motivo privo di qualsivoglia specificità e del tutto incomprensibile, risultando dalla sentenza che le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute all'imputato sin dal giudizio di primo grado, tanto che non avevano neppure costituito motivo di doglianza con il gravame di merito;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 gennaio 2024.