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Ordinanza — n. 12317/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and reiteration of lower court errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12317/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The cassation appeal filed by Dragos Lupu was declared inadmissible because it merely reiterated grievances already rejected by the Court of Appeal without providing specific, reasoned arguments. The court found the lower court's reconstruction of facts regarding the marijuana quantity and co-defendant liability logical and based on a thorough technical expert opinion. Consequently, the appeal was rejected as non-specific and contrary to established case law requiring a critical analysis of the contested decision's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 595 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible if it fails to establish a specific connection between the grounds of the contested decision and the arguments presented, or if it simply reiterates grievances already dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific arguments reiteration of grievances technical expert opinion cassation procedure imputazione per reati di stupefacenti test sul consumo di droga tossicodipendenza

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
250362).Ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009
Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015
Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006
265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv.
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017
Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011
Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv.
art. 616 cod. proc. pen
250362).Ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e aa.
Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso
Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita
265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv.
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico e a.
Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto
Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUPU DRAGOS nato il 24/06/1980 avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che Dragos Lupu, condannato alle pene di legge per il reato di concorso nella detenzione di sostanza stupefacente di tipo marijuana in ingente quantità, lamenta la violazione della legge penale ed il vizio di motivazione per difetto di una ricostruzione logico-giuridica dalla quale desumere con certezza la riconducibilità anche a lui del carico di stupefacente sequestrato e, in ogni caso, per la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante, affermata in base ad un'indagine tecnica "speditiva" inidonea ad accertare l'entità di principio attivo della sostanza per desumerne l'ingente quantità;

Considerato che il ricorso è all'evidenza inammissibile per manifesta infondatezza perché, limitandosi a reiterate le doglìanze già proposte con l'appello, il ricorrente prospetta, in modo peraltro assolutamente generico, enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza, avendo la sentenza impugnata operato la ricostruzione del fatto in modo non manifestamente illogico sia quanto alla responsabilità concorsuale dell'imputato, sia quanto alla sussistenza della contestata circostanza aggravante, affermata a seguito di una "approfondita consulenza tecnica" che ha accertato come la sostanza sequestrata (oltre 1.900 Kg. lordi) era "costituita da marijuana, con possibilità di ricavo di sei milioni di dosi";

Ritenuto, pertanto, a fronte di tale accertamento, che i motivi del ricorso per cassazione — che non possono risolversi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito — si devono considerare non specifici, ma soltanto apparenti, quando omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e aa., Rv. 243838), sicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

Rilevato, inoltre, che alla Corte di cassazione sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507), così come non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico e a., Rv. 271623;

Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).Ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così dec