Italian Court dismisses appeal on criminal appeal grounds of inadmissibility regarding sentencing and non-punishability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Antonino Spallino inadmissible due to procedural defects and lack of merit. Spallino argued for non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code and excessive sentencing for transporting special waste without authorization. The court rejected these claims, noting the lower court properly assessed subjective and objective elements and applied mitigating circumstances without logical flaws.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals challenging the severity of a penalty or alleging non-punishability are inadmissible if the first-instance judgment provides sufficient and non-illogical reasoning on the factual and legal elements.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPALLINO ANTONINO nato a PALERMO il 29/08/1977 avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che Antonino Spallino, condannato, in grado di appello, con riqualificazione del reato nell'ipotesi di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs. 152/2006, alla pena di 8.000 euro di ammenda per trasporto di rifiuti speciali non pericolosi senza autorizzazione, deduce violazione di legge e vizio di motivazione per mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen., con il primo motivo, e per eccessività della pena inflitta con il secondo motivo;
Considerato che entrambi i motivi sono inammissibili perché inerenti il trattamento punitivo pur a fronte di una sufficiente e non illogica motivazione e, quanto al primo, anche perché proposto prospettando enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza; ed invero, la sentenza ha considerato il profilo soggettivo e quello oggettivo della condotta e ha escluso che il fatto potesse ritenersi non punibile per particolare tenuità, rendendo un giudizio di merito in linea con le coordinate ermeneutiche ricavabili dalla giurisprudenza di questa Corte e non altrimenti scrutinabile in questa sede; per altro verso, la pena inflitta in secondo grado in riforma della sentenza impugnata è stata contenuta nella specie pecuniaria in termini inferiori alla media edittale con non illogica valutazione dell'intensità del dolo e della non indifferente quantità di rifiuti trasportati e con applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, senza che possa ovviamente in questa sede valutarsi il mancato rilievo d'ufficio della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., del tutto genericamente evocata in ricorso e non richiesta con l'appello;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 genna