Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic lack of sentencing justification argument.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared Marco Firemi's cassation appeal inadmissible for failing to meet the strict requirements of Article 616 of the Code of Criminal Procedure. Firemi argued that the sentence was insufficiently motivated regarding the minimum statutory penalty, while the lower court noted the base penalty for cocaine possession was already at the absolute minimum. The court rejected the appeal as a generic argument regarding punitive treatment that does not constitute a valid ground for review in this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 617 cod. proc. pen.: A cassation appeal based on the alleged insufficiency of motivation regarding the minimum statutory sentence is inadmissible if the argument is generic and does not demonstrate a specific violation of the law or a lack of logical reasoning in the lower court's decision.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIREMI MARCO nato a PALERMO il 04/04/1997 avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che Marco Firemi, condannato in giudizio abbreviato alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione e 18.000 C di multa per i reati di illecita detenzione di cocaina e coltivazione di marijuana, nonché per furto aggravato di energia elettrica, deduce, con unico motivo, l'insufficienza della motivazione rispetto al mancato contenimento della pena nel minimo edittale;
Considerato che si tratta di motivo, peraltro del tutto genericamente esposto, non consentito in sede di legittimità, in quanto inerente il trattamento punitivo benché sorretto da adeguata ed non illogica motivazione, essendo la pena base per il grave delitto di detenzione di cocaina stata contenuta nel minimo edittale assoluto, con modesto aumento a titolo di continuazione per il solo furto (non essendo stato in primo grado effettuato alcun aumento per l'ulteriore reato di coltivazione di stupefacenti); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 gennaio 20