Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to prior settlement agreement waiving further grievances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appellant's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for lack of reasoning and violations regarding recidivism and mitigating circumstances, but the court noted that the parties had previously reached an agreement on specific points. Consequently, the court ruled that the appellant waived the right to raise these grievances in the subsequent legitimacy trial, as they did not fall under the narrow exceptions for illegal sentencing or defects in consent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; When parties reach an agreement on points in a settlement, they waive the right to raise further grievances in the subsequent legitimacy trial, except for illegal sentencing or defects in consent.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLMONE ADRIANO nato a BRINDISI il 08/03/1976 avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di LECCEflp" ctiaTinirg-c7à-T e 11-55ffil - udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il ricorrente lamenta l'assenza di motivazione e la violazione di legge sulla mancata esclusione della recidiva e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche in sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.; Ritenuto che l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni che nella specie non ricorrono;
Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 gennaio