Cassation appeal dismissed as inadmissible for being inadmissible for being merely repetitive of lower court arguments on sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the arguments regarding sentencing were merely repetitive of those already examined by the Court of Appeal. The appellant claimed a failure to exclude recidivism and an improper balance of mitigating circumstances, but the court found these issues were already adequately addressed in the lower court's judgment. Consequently, the appeal was rejected without substantive review, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must raise new legal issues; mere repetition of arguments already examined and decided upon by the territorial court renders the appeal inadmissible.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTE ROCCO nato a CEGLIE MESSAPICA il 29/11/1983 avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che Rocco Conte, condannato in giudizio abbreviato alla pena di anni uno di reclusione e 1.200 C di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, deduce, con unico motivo, la violazione della legge penale ed il vizio di motivazione per la conferma in grado di appello della pena inflitta, con mancata esclusione della recidiva o bilanciamento della stessa in termini di subvalenza rispetto alle concesse circostanze attenuanti generiche, nonché per il diniego della richiesta di sostituzione della pena detentiva breve;
Considerato che si tratta di motivi non consentiti in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di richieste inerenti il trattamento punitivo, già adeguatamente vagliate dalla Corte territoriale e da questa disattese con corretti argomenti giuridici e congrua motivazione - che, contrariamente a quanto si allega nel generico ricorso, che non si confronta con le argomentazioni svolte, risponde ai motivi di doglianza proposti dall'appellante - a cui nulla deve aggiungersi in questa sede, stante la natura di giudizio di merito non illogicamente argomentato e non inficiato dalle generiche doglianze critiche svolte in ricorso;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 gennaio