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Ordinanza — n. 12309/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because the petitioner lacked standing as an unrepresented individual.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12309/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed by the defendant personally rather than by a qualified defense attorney. The petitioner, Salvatore Garofalo, argued for relief against a conviction from the Court of Appeal of Naples, but the court found no legal standing for an unrepresented individual to initiate proceedings. Consequently, the appeal was rejected, and the petitioner was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 616-bis cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation must be filed by a qualified defense attorney; a direct filing by the accused without representation renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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lack of standing unrepresented defendant qualified defense attorney inadmissible appeal procedural costs motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAROFALO SALVATORE nato a NAPOLI il 19/12/1991 avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIgrtravviscrattewartii udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il ricorso presentato dall'imputato Salvatore Garofalo contro la sentenza di condanna nei suoi confronti emessa è inammissibile in quanto proposto da soggetto privo di legittimazione e cioè dall'interessato personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio presso la Corte di cassazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 gennaio 2024.