Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of grounds in prior settlement agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the parties had previously agreed to specific points in a settlement. The appellant argued for dismissal of charges under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but this ground was waived in the prior agreement. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 599 bis, cod. proc. pen.; When parties agree on points in a settlement, they waive further complaints in the appeal stage, except for illegal sentencing or defects in consent, leading to inadmissibility of the appeal if no such exceptions apply.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAINA FRANCESCO nato a ROMA il 30/10/1981 avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA1~-50-3111 udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il ricorrente lamenta l'assenza di motivazione in ordine all'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. in sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.; Ritenuto che l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni che nella specie non ricorrono;
Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 gennaio 2