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Ordinanza — n. 12303/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as they merely reproduce lower court arguments without new legal criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12303/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared two appeals inadmissible because the arguments merely reproduced grievances already examined and dismissed by the appellate court. The appellant challenged the conviction for drug possession, arguing for personal use of the drugs and lack of culpability due to the minor nature of the offense. The court rejected these claims, stating that the lower court correctly identified the drugs were for trafficking and that the quantity involved precluded the defense of minor offense status.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: Appeals are inadmissible if they merely reproduce grievances already examined by the court of first instance without providing specific new legal criticism.

Parole chiave

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inadmissible appeals reproductive grievances drug trafficking possession minor offense defense Cassazione procedure recidiva nell'infrazione sanzioni penali precedenti penali rilevanti

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 616, comma 1, c.p.p.
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 131 bis c.p
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REGA BRUNO nato a MASSA DI SOMMA il 29/07/1996 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; i Rilevato che, con due ricorsi proposti, rispettivamente, dall'avv. Mariano Menna e dall'avv. Rosario Arienzo, Bruno Rega, condannato in giudizio abbreviato alla pena di mesi otto di reclusione e 1066 C di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, ha dedotto la violazione della legge penale ed il vizio di motivazione con riguardo, rispettivamente: al mancato riconoscimento della destinazione esclusivamente personale dello stupefacente detenuto (primo motivo di entrambi i ricorsi); all'omesso rilievo della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto (secondo motivo di entrambi i ricorsi); alla conferma del trattamento sanzionatorio con riconoscimento della contestata recidiva (terzo motivo del ricorso proposto dall'avv.

Menna) e irrogazione di una pena superiore al minimo edittale con diniego delle circostanze attenuanti generiche (terzo motivo del ricorso proposto dall'avv. Arienzo); Considerato che i ricorsi sono inammissibili perché tutti i motivi dedotti non sono consentiti in sede di legittimità in quanto, con riferimento a quelli, articolati in modo sostanzialmente identico nei primi due motivi dei ricorsi, si tratta di doglianze riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e neppure scandite dalla specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, che, con non illogica motivazione, non scalfita dalle generiche censure proposte nei ricorsi, ha attestato, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente sequestrata all'imputato ed al suo complice e, con giudizio di merito in questa sede non altrimenti scrutinabile, ha ritenuto l'impossibilità di riconoscere la particolare tenuità del fatto anche in relazione alle concrete modalità della complessiva condotta di detenzione di oltre 180 dosi medie singole di marijuana, profilo da ritenersi sufficiente ad escludere la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 131 bis c.p. al di là dell'ulteriore rilievo circa la natura abituale del comportamento;

Ritenuto che sono parimenti inammissibili le doglianze dedotte nel terzo motivo dei due ricorsi, poiché inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive - in questa sede meramente e genericamente riprodotte - avendo la Corte territoriale adeguatamente spiegato le ragioni della conferma della pena inflitta in primo grado, di poco superiore al minimo edittale, ragioni qui non ulteriormente sindacabili neppure con riguardo al riconoscimento degli effetti della recidiva, argomentato in relazione al grave precedente, non particolarmente risalente rispetto alla data di commissione dei fatti sub iudice, ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, certo non inficiato dalle generiche critiche svolte in ricorso;

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deci