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Ordinanza — n. 12301/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding denial of generic mitigating circumstances as inadmissible in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12301/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Frank Owie inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Owie argued that the lower court failed to properly consider generic mitigating circumstances in his sentencing. The court rejected this, ruling that such arguments regarding the application of mitigating factors are not admissible in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: Appeals in cassation are inadmissible when they concern the treatment of the penalty or the application of mitigating circumstances, as these issues fall within the exclusive jurisdiction of the territorial court.

Parole chiave

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cassation appeal mitigating circumstances penalty treatment inadmissible appeal procedural costs attenuazione della pena riduzione della pena reato grave di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 606 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OWIE FRANK (CUI 04VOQLN) nato il 10/10/1996 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che Frank Owie, condannato in giudizio abbreviato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione e 4.000 C di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, deduce il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che si tratta di motivo non consentito in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive - in questa sede meramente e genericamente riprodotte - avendo la Corte territoriale, con le cui argomentazioni il ricorso neppure integralmente si confronta, adeguatamente spiegato le ragioni della conferma della pena inflitta in primo grado, non inficiate dal giudizio prognostico favorevole che ha indotto alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, che guarda al futuro e ha parametri non necessariamente coincidenti a quelli utilizzati per la diversa valutazione che qui forma oggetto di doglianza;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 gennaio