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Ordinanza — n. 12300/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for patent qualification error not meeting strict statutory requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12300/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the specific grounds permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a legal qualification error regarding cocaine possession, but the Court held that such appeals are only allowed when the qualification is immediately and obviously eccentric to the charge. Since the alleged error was merely a matter of legal evaluation without being evident from the indictment or judgment, the appeal was rejected and costs awarded.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444, comma 2, cod. proc. pen.: An appeal for cassation alleging an erroneous legal qualification of the facts is admissible only if such qualification is immediately and obviously eccentric to the content of the charge, rendering evaluative errors in law inadmissible unless they are evident from the contestation.

Parole chiave

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legal qualification error patent eccentricity appeal inadmissibility charge of possession Cassation appeal grounds reati qualificati contro gli stupefacenti scemata imputabilità infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (cfr.
Art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
272014), che, in deroga a quanto in via generale stabilito dall'art. 606, comma 1, cod.
Art. 444, comma 2, cod. proc. pen.
309/1990 in sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
272252); Rilevato che nel caso di specie questa situazione eccezionale non ricorre né è stata in alcun modo argomentata nel generico ricorso;Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
art. 444 cod. proc. pen
309/1990 in sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.;

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, ord. n. 28604 del 04/06/2018, Imran
Sez. 5, ord. n. 28604 del 04/06/2018, Imran, Rv.
Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018, S.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
272389; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
Sez. 7, ord. n. 39600 del 10/09/2015, Casarin
Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta e a.
264766; Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta e a., Rv.
Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, Bisignani
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari
essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv.
Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas
Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv.
Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri
279573; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv.
Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci
272619; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHAMED SABER (CUI: 055FYNU) nato il 15/10/1990 avverso la sentenza del 10/08/2023 del TRIBUNALE di BOLZANO/iso—-aTe-T)a -T-1 udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta responsabilità anche per la detenzione della cocaina ed alla correttezza della qualificazione giuridica per non essere stata ritenuta l'ipotesi di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 in sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.;

Ritenuto che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, ord. n. 28604 del 04/06/2018, Imran, Rv. 273169; Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018 S., Rv. 272389; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014), che, in deroga a quanto in via generale stabilito dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., dispone che contro la sentenza di patteggiamento può essere proposto ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

Considerato, in particolare, che i motivi proposti dal ricorrente non rientrano tra quelli previsti neppure con riguardo alla contestata qualificazione giuridica del reato posto che, sulla scia di un orientamento già in precedenza consolidato (v. Sez. 7, ord. n. 39600 del 10/09/2015, dep. 2015, Casarin, Rv. 264766; Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta e a., Rv. 264153; Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865) si è ripetutamente affermato che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione, dovendo la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842;

Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252); Rilevato che nel caso di specie questa situazione eccezionale non ricorre né è stata in alcun modo argomentata nel generico ricorso;Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de