Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as grounds are merely reproaches of sentencing already reviewed on appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments were merely reproaches of the sentencing already thoroughly examined and rejected on appeal. The appellant claimed the lower court erred in denying generic mitigating circumstances and specific mitigation under Article 62, paragraph 4 of the Penal Code. The court ruled that such arguments do not constitute new grounds for cassation review and are therefore inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 62, n. 4 c.p.; Art. 73, n. 5 D.P.R. 309/90: Appeals to the Court of Cassation must present new grounds of law; mere reproaches of the sentencing already reviewed and rejected on appeal are inadmissible.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDALLAH ARAFET nato il 01/08/1993 avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che Arafet Abdallah, condannato in giudizio abbreviato alla pena di mesi sei di reclusione e 2.000 € di multa, quale aumento per la continuazione, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, sulla pena inflitta con altro più grave reato giudicato con sentenza definitiva, deduce, con tre distinti motivi, il vizio di motivazione per la conferma in grado di appello del diniego delle circostanze attenuanti generiche, della misura della pena inflitta a titolo di continuazione e del diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.;
Considerato che si tratta di motivi non consentiti in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura inerenti il trattamento punitivo, già adeguatamente vagliati dalla Corte territoriale e da questa disattesi con corretti argomenti giuridici e congrua motivazione - che, contrariamente a quanto si allega in ricorso, risponde ai motivi di doglianza proposti con l'appello - a cui nulla deve aggiungersi in questa sede, stante la natura di giudizio di merito non illogicamente argomentato e non inficiato dalle generiche critiche svolte in ricorso;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 gennaio