Criminal appeal dismissed for generic grievances lacking specific legal violations or factual errors in sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Gennaro Giordano inadmissible due to the generic nature of his complaints. Giordano argued that the appellate court confirmed a sentence exceeding the statutory minimum and denied generic mitigating circumstances, but the court found these to be mere expressions of dissatisfaction. Consequently, the court ruled that the lower court's decision was sufficiently motivated and based on adequate examination of the defense's arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 595 c.p.p.: Appeals based on generic grievances or mere complaints regarding the confirmation of a sentence without specific allegations of legal violation or factual error are inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANO GENNARO nato a BATTIPAGLIA il 07/04/1986 avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che Gennaro Giordano, condannato in giudizio abbreviato alla pena di anni uno di reclusione e 2.000 € di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, deduce la violazione della legge penale ed il vizio di motivazione per la conferma in grado di appello di una pena superiore al minimo edittale e del diniego delle circostanze attenuanti generiche;
Considerato che si tratta di motivi del tutto genericamente proposti e costituiti da mere doglianze in punto di fatto rispetto alla conferma del trattamento punitivo sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 gennaio 2024.