Ordinanza — n. 12296/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AOUISSI TALEL nato il 22/04/1979 avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che Talel Aoussi, condannato in giudizio abbreviato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e 2.000 € di multa per il reato continuato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, deduce il vizio di motivazione per la conferma in grado di appello di una pena superiore al minimo edittale, del diniego delle circostanze attenuanti generiche e degli aumenti praticati a titolo di continuazione;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12296/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AOUISSI TALEL nato il 22/04/1979 avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che Talel Aoussi, condannato in giudizio abbreviato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e 2.000 € di multa per il reato continuato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, deduce il vizio di motivazione per la conferma in grado di appello di una pena superiore al minimo edittale, del diniego delle circostanze attenuanti generiche e degli aumenti praticati a titolo di continuazione;
Considerato che si tratta di motivi non consentiti in sede di legittimità in quanto inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive - in questa sede meramente e genericamente riprodotte - avendo la Corte territoriale, con le cui argomentazioni il generico ricorso neppure integralmente si confronta, adeguatamente spiegato le ragioni della conferma della pena inflitta in primo grado, inferiore alla media edittale, ragioni qui non ulteriormente sindacabili neppure con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, certo non inficiato dal mero richiamo ad un corretto comportamento processuale;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 gennaio