Ordinanza — n. 12294/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CISTERNINO FABIO nato a BARI il 19/01/1997 avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che Fabio Cisternino, condannato alle pene di legge per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, con il primo motivo di ricorso deduce l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione con riguardo alla mancata riqualificazione del reato nel fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, t.u.s. e, con il secondo motivo, l'omessa ed illogica motivazione quanto al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12294/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che è parimenti inammissibile il secondo motivo, essendo adeguata e non manifestamente illogica la assorbente ragione ostativa indicata in sentenza per negare la circostanza attenuante invocata, essendo evidente che le motivazioni nella specie addotte per negare la lieve entità del fatto a fortiori valgono a giustificare l'insussistenza del requisito di speciale tenuità dell'offesa richiesto dall'art. 62 n. 4 cod. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CISTERNINO FABIO nato a BARI il 19/01/1997 avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che Fabio Cisternino, condannato alle pene di legge per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, con il primo motivo di ricorso deduce l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione con riguardo alla mancata riqualificazione del reato nel fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, t.u.s. e, con il secondo motivo, l'omessa ed illogica motivazione quanto al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.;
Considerato che il primo motivo di ricorso è inammissibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e perché, con il richiamo ad una decisione di questa Corte, rimasta isolata (cfr. Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, Pascale, Rv. 284319, le cui condivisibili osservazioni qui si richiamano), prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e la altrimenti consolidata giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamata ed applicata dalla sentenza impugnata, che, con non illogica motivazione, analizzando tutte le complessive circostanze del fatto, ha dettagliatamente evidenziato, con giudizio di merito qui altrimenti non sindacabile, le ragioni per cui il reato di illecita detenzione di 242 dosi singole di cocaina ascritto all'imputato non poteva ritenersi di lieve entità;
Ritenuto che è parimenti inammissibile il secondo motivo, essendo adeguata e non manifestamente illogica la assorbente ragione ostativa indicata in sentenza per negare la circostanza attenuante invocata, essendo evidente che le motivazioni nella specie addotte per negare la lieve entità del fatto a fortiori valgono a giustificare l'insussistenza del requisito di speciale tenuità dell'offesa richiesto dall'art. 62 n. 4 cod. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. ^6 Così deciso il (23 genna