Ordinanza — n. 12293/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KAST VASILICA VIORICA nato il 14/01/1968 avverso la sentenza del 25/09/2023 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, Vasilica Viorica Kast, condannata alla pena pecuniaria di legge in ordine al reato di cui all'art. 727 cod. pen. per l'abbandono del proprio cagnolino in un'area dismessa oggetto di sgombero, lamenta che il giudice sia incorso in un errore di valutazione ed abbia comunque omesso di motivare sulle ragioni per cui era stato ritenuto lo stato di abbandono;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 727 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12293/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KAST VASILICA VIORICA nato il 14/01/1968 avverso la sentenza del 25/09/2023 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, Vasilica Viorica Kast, condannata alla pena pecuniaria di legge in ordine al reato di cui all'art. 727 cod. pen. per l'abbandono del proprio cagnolino in un'area dismessa oggetto di sgombero, lamenta che il giudice sia incorso in un errore di valutazione ed abbia comunque omesso di motivare sulle ragioni per cui era stato ritenuto lo stato di abbandono;
Considerato che si tratta di motivo non consentito in sede di legittimità perché concernente mere doglianze in punto di fatto e volto a prefigurare una rivalutazione e alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulsa da contestazioni di travisamento delle prove, estranea al sindacato di legittimità in quanto frutto di insindacabile valutazione di merito sorretta da adeguata e non manifestamente illogica motivazione, avendo la sentenza argomentato le ragioni per cui si era ritenuto che, essendosi l'imputata definitivamente allontanata dal luogo ove in precedenza aveva abusivamente vissuto lasciando là il suo cane, in un cortile neppure chiuso, ella l'aveva sostanzialmente abbandonato;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 gennaio