Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed as inadmissible due to improper grounds under Art. 448 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible because it was filed outside the statutory exceptions permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for the inequity of the agreed sentence, but the Court found these grounds did not fall within the narrow categories of admissibility, such as errors in legal qualification or the defendant's will. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific statutory grounds; appeals based on the perceived inequity of the sentence are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALANO GAETANO nato a BARI il 25/08/1996 avverso la sentenza del 11/03/2023 del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale per mancanza di motivazione in relazione alla congruità della pena concordata in sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Ritenuto che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, ord. n. 28604 del 04/06/2018, Imran, Rv. 273169;
Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018 S., Rv. 272389; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014), che, in deroga a quanto in via generale stabilito dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., dispone che contro la sentenza di patteggiamento può essere proposto ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Rilevato che i motivi proposti dal ricorrente non rientrano tra quelli previsti e che, pertanto, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 gennaio 20