Ordinanza — n. 12290/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BELLA ALBERTO nato a ERICE il 07/08/1976 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui Alberto Di Bella, condannato per numerose violazioni all'obbligo di presentazione alla polizia impostogli con il D.A.S.P.O. in concomitanza con lo svolgimento delle manifestazioni sportive per le quali operava il divieto, lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è certamente inammissibile, non risultando dalla sentenza impugnata che l'appellante avesse dedotto sul punto motivo di gravame o comunque richiesto l'applicazione dell'istituto ed essendo, in ogni caso, evidentemente ostativa la non occasionalità della condotta rivelata dalle contestazioni sub iudice e dai precedenti penali che hanno giustificato il riconoscimento della recidiva specifica, sussistendo, inoltre, la preclusione prevista dall'art, 131 bis, terzo comma, n. 1), cod. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12290/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BELLA ALBERTO nato a ERICE il 07/08/1976 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui Alberto Di Bella, condannato per numerose violazioni all'obbligo di presentazione alla polizia impostogli con il D.A.S.P.O. in concomitanza con lo svolgimento delle manifestazioni sportive per le quali operava il divieto, lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è certamente inammissibile, non risultando dalla sentenza impugnata che l'appellante avesse dedotto sul punto motivo di gravame o comunque richiesto l'applicazione dell'istituto ed essendo, in ogni caso, evidentemente ostativa la non occasionalità della condotta rivelata dalle contestazioni sub iudice e dai precedenti penali che hanno giustificato il riconoscimento della recidiva specifica, sussistendo, inoltre, la preclusione prevista dall'art, 131 bis, terzo comma, n. 1), cod. pen.;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 gennaio 2024