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Ordinanza — n. 12289/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed as inadmissible due to lack of statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12289/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the plea bargain sentence inadmissible because it was filed outside the specific grounds permitted by law. The appellant challenged the lack of reasoning regarding dismissal causes under Article 129, but the Court found these did not fall within the narrow exceptions listed in Article 448, paragraph 2-bis. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific statutory grounds; appeals based on other grounds, such as lack of reasoning on dismissal causes, are inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible appeal statutory grounds procedural law court of cassation rinuncia alla motivazione licenziamento per motivi economici motivazione sufficiente

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen.; Ritenuto che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (cfr.
Art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
272014), che, in deroga a quanto in via generale stabilito dall'art. 606, comma 1, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Rilevato che i motivi proposti dal ricorrente non rientrano tra quelli previsti e che, pertanto, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il ricorrente lamenta l'omessa motivazione sull'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 444, cod. proc. pen.
in sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 129 cod. proc. pen
udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il ricorrente lamenta l'omessa motivazione sull'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
in sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Ritenuto che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi consentiti dall'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, ord. n. 28604 del 04/06/2018, Imran
Sez. 5, ord. n. 28604 del 04/06/2018, Imran, Rv.
Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018, S.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
272389; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALDUCCI TOMAS nato a CASTEL SAN PIETRO TERME il 16/08/1976 avverso la sentenza del 28/06/2023 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAgatsLa\s/ i Q...alle_p.artrj. udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il ricorrente lamenta l'omessa motivazione sull'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. in sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Ritenuto che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (cfr.

Sez. 5, ord. n. 28604 del 04/06/2018, Imran, Rv. 273169; Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018 S., Rv. 272389; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014), che, in deroga a quanto in via generale stabilito dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., dispone che contro la sentenza di patteggiamento può essere proposto ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

Rilevato che i motivi proposti dal ricorrente non rientrano tra quelli previsti e che, pertanto, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 gennaio