Ordinanza — n. 12288/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZDMARI AZZEDINE nato il 04/10/1975 avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui Azzedine Zdmari, condannato in giudizio abbreviato alla pena di mesi nove di reclusione e 1.400 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, deduce violazione di legge e vizio di motivazione per mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è inammissibile, avendo la sentenza escluso, con non illogica motivazione che ha considerato il profilo soggettivo e quello oggettivo della condotta, che il fatto potesse ritenersi non punibile per particolare tenuità, rendendo un giudizio di merito in linea con le coordinate ermeneutiche ricavabili dalla giurisprudenza di questa Corte e non altrimenti scrutinabile in questa sede, essendo peraltro le decisioni richiamate a sostegno del ricorso per lo più non conferenti, trattandosi di casi in cui è stata riconosciuta la responsabilità per l'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, t.u.s.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12288/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, deduce violazione di legge e vizio di motivazione per mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è inammissibile, avendo la sentenza escluso, con non illogica motivazione che ha considerato il profilo soggettivo e quello oggettivo della condotta, che il fatto potesse ritenersi non punibile per particolare tenuità, rendendo un giudizio di merito in linea con le coordinate ermeneutiche ricavabili dalla giurisprudenza di questa Corte e non altrimenti scrutinabile in questa sede, essendo peraltro le decisioni richiamate a sostegno del ricorso per lo più non conferenti, trattandosi di casi in cui è stata riconosciuta la responsabilità per l'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, t.u.s.;
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZDMARI AZZEDINE nato il 04/10/1975 avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui Azzedine Zdmari, condannato in giudizio abbreviato alla pena di mesi nove di reclusione e 1.400 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, deduce violazione di legge e vizio di motivazione per mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è inammissibile, avendo la sentenza escluso, con non illogica motivazione che ha considerato il profilo soggettivo e quello oggettivo della condotta, che il fatto potesse ritenersi non punibile per particolare tenuità, rendendo un giudizio di merito in linea con le coordinate ermeneutiche ricavabili dalla giurisprudenza di questa Corte e non altrimenti scrutinabile in questa sede, essendo peraltro le decisioni richiamate a sostegno del ricorso per lo più non conferenti, trattandosi di casi in cui è stata riconosciuta la responsabilità per l'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, t.u.s.;
Considerato che per analoghe ragioni è inammissibile anche il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano violazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla rideterminazione della pena, in riduzione di quella applicata in primo grado, nei termini sopra indicati, trattandosi di un giudizio di merito adeguatamente argomentato con riguardo al criterio di congruità della pena inflitta, che si colloca ben al di sotto della media edittale, ed in questa sede quindi non censurabile; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 genna