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Ordinanza — n. 12287/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to mere complaints and lack of new factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12287/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, dismissing the request by Antonello Orlandi against the Court of Appeal's judgment. The appellant argued that the lower court failed to properly reconstruct facts regarding cocaine possession and lacked sufficient reasoning on the crime's non-punishability due to minor circumstances. The court rejected these claims as mere complaints reiterating arguments already evaluated and dismissed by the territorial court without new evidence or confrontation.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 131 bis c.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they consist solely of mere complaints or repetitions of arguments already examined and rejected by the lower court, lacking new factual elements or legal reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility mere complaints rejection reiteration of arguments minor circumstances exemption procedural economy principle detenzione di stupefacenti traffico di cocaina consumo di canapa

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 131 bis c.p.
art. 131 bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORLANDI ANTONELLO nato a ROMA il 09/10/1992 avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui Antonello Orlandi, condannato alle pene di legge per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, deduce il vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto sul rilievo che si sarebbe dovuto ritenere che l'imputato non aveva ceduto ad altro soggetto una dose di cocaina, ma aveva da lui acquistato le 9 dosi trovate in suo possesso, è inammissibile in sede di legittimità poiché ci si limita a prospettare mere doglianze in punto di fatto e a riproporre l'identica principale censura svolta con l'appello, adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte territoriale con non illogica motivazione e convincenti argomentazioni, con cui il ricorrente non si confronta, senza che possa attribuirsi effetti decisivi alle ulteriori doglianze sull'imprecisione di quanto riferito dal testimone sulla logistica del parco e sulla posizione degli equipaggi di polizia, essendo pacifico che quest'ultima, concentrandosi sull'imputato, non riuscì a bloccare l'acquirente, il quale riuscì a dileguarsi;

Considerato che per analoghe ragioni è parimenti inammissibile il secondo motivo, avendo la sentenza escluso, con non illogica motivazione e adeguato esame delle argomentazioni difensive, che il fatto fosse non punibile per particolare tenuità, rendendo un giudizio di merito in linea con le coordinate ermeneutiche ricavabili dalla giurisprudenza di questa Corte in ordine all'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen. e non altrimenti scrutinabile in questa sede; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, senza che possano indurre in contrario avviso le osservazioni, meramente assertive, contenute nella memoria difensiva depositata in vista della decisione, e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 ge