Ordinanza — n. 12286/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUGLIANO GIUSEPPE nato a SAN GENNARO VESUVIANO il 08/03/1959 avverso la sentenza del 07/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, Giuseppe Giugliano, condannato alle pene di legge per il reato continuato di cui all'art. 4 d.lgs. 74 del 2000, lamenta l'erronea applicazione della legge penale incriminatrice ed il vizio di motivazione per essere stata affermata la penale responsabilità in base a lacunosi accertamenti fondati su mere presunzioni che non consentivano di ritenere superato il ragionevole dubbio;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12286/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUGLIANO GIUSEPPE nato a SAN GENNARO VESUVIANO il 08/03/1959 avverso la sentenza del 07/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, Giuseppe Giugliano, condannato alle pene di legge per il reato continuato di cui all'art. 4 d.lgs. 74 del 2000, lamenta l'erronea applicazione della legge penale incriminatrice ed il vizio di motivazione per essere stata affermata la penale responsabilità in base a lacunosi accertamenti fondati su mere presunzioni che non consentivano di ritenere superato il ragionevole dubbio;
Considerato che si tratta di motivo non consentito in sede di legittimità, con cui ci si limita a doglianze in punto di fatto e a prospettare, in termini peraltro assolutamente generici, una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, in assenza di specifiche indicazioni di travisamenti delle emergenze processuali, avendo la Corte territoriale attestato che la prova dell'infedeltà delle dichiarazioni presentate risultava dagli analitici accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza - in ricorso non specificamente contestati - con cui si era riscontrata la mancata corrispondenza tra bilanci e dichiarazioni;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 gennaio