Cassation court dismisses appeals for lack of specific argumentation regarding sentencing and mitigation in theft cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Terlizzi, Migliore, and Salierno inadmissible due to vague and non-specific arguments. The appellants challenged the sentencing and the denial of general mitigation, but the court found their criticisms failed to meet the standard of a reasoned legal critique. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.1 n. 2 c.p.p.: Appeals must be based on specific and arguable grounds; vague or general criticisms of the lower court's reasoning or sentencing calculations do not satisfy the requirement for admissibility under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TERLIZZI GIOVANNI nato a BITONTO il 08/05/1968 MIGLIORE ORONZO nato a BITONTO il 27/06/1973 SALIERNO VINCENZO nato a BITONTO il 07/12/1979 avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione 1.Giovanni Terlizzi, Oronzo Migliore e Vincenzo Salierno ricorrono, tramite separati ricorsi curati da distinti Difensori (Terlizzi e Migliore con un unico atto di impugnazione, Salierno con un altro), per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bari il 31 marzo 2023, in parziale riforma della decisione, appellata dagli imputati, con la quale il Tribunale di Bari il 21 luglio 2022, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto gli stessi responsabile di più reati di furto consumato pluriaggravato di automobili, in conseguenza, riconosciute a Terlizzi e a Migliore le attenuanti generiche equivalenti, condannando ciascuno alla pena di giustizia, invece ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Terlizzi e di Salierno in relaziona al reato di cui al capo n.
6) dell'editto, per mancanza di querela, in conseguenza riducendo la pena, con conferma nel resto, mentre ha rigettato l'appello di Migliore. 2.L'impugnazione nell'interesse di Terlizzi e di Migliore si affida a due motivi con i quali si denuncia vizio di motivazione: con il primo motivo in riferimento alla mancata prevalenza delle attenuanti generiche, stimate solo equivalenti; con il secondo perché non si comprenderebbe il criterio per il calcolo dell'aumento per la continuazione, di quattro mesi di reclusione per i reati consumati e di tre mesi per i reati tentati.
3. Il ricorso nell'interesse di Salierno censura violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento al diniego all'imputato delle attenuanti generiche concesse, invece, ai coimputati. 4.1 ricorsi sono manifestamente infondati. Essi prospetta deduzioni vaghe e comunque non specifiche, che non assolvono in alcun modo alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). Peraltro, il tema del riconoscimento delle attenuanti generiche e del giudizio di bilanciamento, ove concesse, è adeguatamente affrontato alle pp. 15-17 della sentenza impugnata con cui i ricorrenti omettono il doveroso confronto.
Infine, l'aumento operato dai giudici di merito per i reati in continuazione appare rispettoso del principio di diritto secondo, cui «In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene).(Conf.
Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01)» (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). 5.Essendo, in definitiva, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno anche della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Co