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Ordinanza — n. 12280/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12280/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12280/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: KABAL KHALID (CUI 04JR73H) nato il 20/08/1993 avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO.54 C . • • - IP • udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Kabal Khalid ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui il 20 marzo 2023 la Corte di appello di Milano, decidendo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della decisione con la quale il G.i.p. del Tribunale di Busto Arsizio il 20 luglio 2022, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di furto in abitaíione consumato aggravato, fatto commesso il 30 giugno 2022, condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la sanzione; con conferma nel resto.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12280/2024 — snpen · Corte di Cassazione: L'art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 62, della richiamata legge n. 103 del 2017) prevede in tal caso la declaratoria di inammissibilità del ricorso con pronuncia da emettersi de plano. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

Parole chiave

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scelta del difensore atti impugnabili diritto di ottenere una decisione capacità di stare in giudizio declinatoria di competenza esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Infatti, la sentenza impugnata è stata adottata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: KABAL KHALID (CUI 04JR73H) nato il 20/08/1993 avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO.54 C . • • - IP • udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Kabal Khalid ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui il 20 marzo 2023 la Corte di appello di Milano, decidendo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della decisione con la quale il G.i.p. del Tribunale di Busto Arsizio il 20 luglio 2022, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di furto in abitaíione consumato aggravato, fatto commesso il 30 giugno 2022, condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la sanzione; con conferma nel resto.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, num. 5, cod. pen. Il ricorso è manifestamente infondato. Infatti, la sentenza impugnata è stata adottata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, cioè previo accordo delle Parti, pubblica e privata, sulla rinunzia a tutti i motivi di appello diversi da quelli inerenti la determinazione della pena, pena che è stata concordemente proposta come specificato nella sentenza impugnata e successivamente applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territoriale, previa verifica, per quanto stringata, della legittimità dell'iniziativa e della correttezza giuridica del concordato in appello.

L'art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 62, della richiamata legge n. 103 del 2017) prevede in tal caso la declaratoria di inammissibilità del ricorso con pronuncia da emettersi de plano. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2023.